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Condizioni del Contratto

1. Ai fini del presente contratto per "biglietto" si intende il "biglietto aereo e lo scontrino bagagli", di cui fanno parte le presenti "condizioni del contratto" e gli avvisi; "vettore contrattuale" significa qualsiasi vettore aereo che trasporti o si impegni a trasportare il passeggero e il suo bagaglio ai sensi del presente contratto o a prestare qualsiasi altro servizio in relazione a tale trasporto aereo; "vettore di fatto" significa qualsiasi altro vettore che effettua tutto o parte del trasporto in base al contratto con il vettore contrattuale e autorizzato dallo stesso; "biglietto elettronico" significa l'Itinerario / Ricevuta emesso da o per conto del vettore contrattuale, i Tagliandi Elettronici e, se del caso, un documento di imbarco.

2. Il trasporto effettuato ai sensi del presente contratto è soggetto alle norme di responsabilità applicate dalle Compagnie Aeree Comunitarie, in conformità alla Legislazione Comunitaria e alla Convenzione di Montreal, Legge 21/2003, del 7 luglio, sulla Sicurezza Aerea, al Regolamento (CE) 261/2004, al Regolamento (CE) 2027/97, alla Direttiva 93/13/CEE e a qualsiasi altra normativa statale, regionale o comunitaria o Convenzione Internazionale eventualmente applicabile.

3. A condizione che non si entri in contraddizione con quanto sopra, qualsiasi trasporto effettuato e gli altri servizi prestati da ciascun vettore saranno soggetti a: 1) le disposizioni contenute nel presente biglietto. 2) le tariffe applicabili. 3) le condizioni di trasporto stabilite dal vettore e i relativi regolamenti che fanno parte del presente contratto e che possono essere consultati presso gli uffici del vettore.

4. Il nome del vettore può essere abbreviato sul biglietto, a condizione che il nome completo e l'abbreviazione appaiano nei manuali, nelle condizioni di trasporto, nei regolamenti o negli orari del vettore.

l'indirizzo del vettore è quello dell'aeroporto di partenza indicato sul biglietto davanti alla prima abbreviazione del nome del vettore; gli scali pattuiti sono i punti indicati su questo biglietto o che figurano negli orari del vettore come scali previsti nell'itinerario del passeggero; il trasporto da effettuare in base al presente contratto da parte di più vettori successivi sarà considerato come un'unica operazione.

5. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa, il biglietto per il trasporto può essere emesso direttamente dalla Compagnia stessa o attraverso terzi mediante un agente.

6. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità del vettore eventualmente contemplata dalla normativa applicabile, verrà applicata e andrà a beneficio dei suoi agenti, dipendenti e rappresentanti, compresi quelli che operano gli aeromobili per conto della Compagnia e agli agenti, dipendenti e rappresentanti quando degli stessi quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Il bagaglio registrato sarà consegnato al portatore dello scontrino bagagli. In caso di danni al bagaglio si dovrà presentare per iscritto l'opportuno reclamo al vettore immediatamente dopo la scoperta del danno o, al più tardi, entro 7 giorni dalla data di consegna; in caso di ritardo, il reclamo dovrà essere presentato entro i 21 giorni successivi dalla data di consegna del bagaglio.

8. Questo biglietto è valido per il trasporto per un anno dalla data di emissione, a meno che non si indichi qualcosa di diverso nel biglietto stesso, nei manuali tariffari del vettore, nelle condizioni di trasporto o nelle normative applicabili. Il prezzo del biglietto* per il trasporto effettuato ai sensi del presente contratto è soggetto a modifiche prima dell'inizio del viaggio, fatto salvo il diritto di recesso unilaterale da parte dell'utente. Il vettore può rifiutarsi di effettuare il trasporto se la tariffa applicabile non è stata pagata.

*Il costo del carburante, le tasse e gli oneri applicabili al momento dell'emissione del biglietto aereo possono subire successive modifiche che comportano la modifica del prezzo del biglietto.

9. Il vettore si impegna a fare tutto il possibile per trasportare il passeggero e il bagaglio con la diligenza ragionevole. In caso di circostanze straordinarie, e in conformità con la normativa applicabile, il vettore si può far sostituire nei confronti della previsione iniziale da altri vettori, utilizzare altri aeromobili e modificare o annullare gli scali previsti nel biglietto. Gli orari sono soggetti a modifiche. Il vettore non si assume la responsabilità di garantire i collegamenti, salvo nei casi in cui ciò sia dovuto ad una causa direttamente imputabile al vettore e nei casi previsti dalla legge.

10. Il passeggero dovrà soddisfare i requisiti della normativa per quanto riguarda i viaggi e presentare i documenti di partenza, di arriva e gli altri documenti richiesti, nonché arrivare all'aeroporto all'ora indicata dal vettore o, nel caso in cui non venga indicata, con sufficiente anticipo per poter espletare le formalità di partenza e farsi trovare alla porta d'imbarco indicata prima dell'orario limite di accettazione del volo.

Se il passeggero non si presenta al banco del check-in con sufficiente anticipo per completare la documentazione per l'imbarco, nonché le disposizioni di emigrazione e di sicurezza, a seconda dei casi, o non fornisce la documentazione necessaria per il viaggio, il vettore può annullare la prenotazione. La partenza dell'aereo non verrà ritardata dai passeggeri che arrivino in ritardo (a giudizio del vettore) al check-in.

In questo caso, il vettore non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti di cui sopra da parte del passeggero.

Il tempo necessario per espletare tutte le procedure di check-in, sicurezza, emigrazione e altre procedure eventualmente imposte dalle Autorità, può variare a seconda di ogni passeggero e di ogni aeroporto. In caso di dubbio, è consigliabile chiedere in anticipo informazioni al vettore, ai suoi agenti o alle Autorità aeroportuali.

11. La compagnie di trasporto aereo informerà i passeggeri, attraverso i suoi canali di vendita, circa l'identità del vettore o dei vettori aerei che operano il volo quando questi sono diversi dalla compagnia di trasporto aereo.

12. Le parti cercheranno di risolvere le loro divergenze in merito alle presenti Condizioni Generali in modo amichevole. Se non si dovesse raggiungere un accordo, le parti si potranno rivolgere alla giurisdizione ordinaria spagnola.

Risarcimento e Anticipo in caso di decesso o lesioni del passeggero

Non è previsto alcun limite economico fisso per la responsabilità in caso di lesioni o decesso del passeggero. Per i danni fino a 28.821 DSP (*) la compagnia aerea non potrà contestare le richieste di risarcimento. Al di sopra di tale importo, la compagnia aerea potrà contestare una richiesta solo se è in grado di dimostrare che non vi è stata negligenza o altra colpa da parte sua. In caso di decesso o lesioni di un passeggero la compagnia aerea dovrà pagare, entro 15 giorni dal giorno dell'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo per coprire le immediate necessità economiche. In caso di decesso, tale anticipo non potrà essere inferiore a 16.000 DSP (*).

Responsabilità della compagnia aerea con cui è stato contrattato il servizio e della compagnia responsabile della prestazione effettiva dello stesso

Se la compagnia aerea responsabile del volo non è la stessa della compagnia aerea contraente, il passeggero potrà presentare un reclamo o una richiesta a una qualsiasi di queste. Se sul biglietto appare il nome o il codice di una compagnia aerea, si tratta della compagnia aerea contraente.

Ritardi, cancellazioni e rifiuto di imbarco

Nel caso in cui al Passeggero venga negato l'imbarco o il volo venga cancellato o subisca un ritardo prolungato, si applicheranno i diritti di assistenza e compensazione stabiliti negli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, secondo i termini stabiliti negli articoli 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento per ciascuna di queste eventualità, rispettivamente. Analogamente, in caso di ritardo del volo, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sarà applicabile, se del caso, con i requisiti e le richieste stabilite in essa (Art. 19), e con un limite massimo di responsabilità del vettore per il ritardo di 5.346 DSP (*) per passeggero.

Ritardo, distruzione, danneggiamento o perdita dei bagagli.

In caso di ritardo del bagaglio, la compagnia aerea è responsabile del danno, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che le sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità in caso di ritardo del bagaglio è limitata a 1.288 DSP (*) La compagnia aerea è responsabile in caso di distruzione, perdita o danni del bagaglio fino a 1.288 DSP (*) Per quanto riguarda il bagaglio registrato è responsabile anche se è esente da colpa, a meno che il bagaglio non fosse già danneggiato. Il vettore potrà limitare la sua responsabilità nel caso in cui il bagaglio contenga articoli fragili, di valore o deperibili, e che nella gestione degli stessi siano soggetti a normale e inevitabile usura. Se il bagaglio registrato è stato danneggiato, ha subito ritardi, è andato smarrito o distrutto, il passeggero dovrà segnalarlo immediatamente, prima di lasciare l'area arrivi, agli sportelli della compagnia aerea (o, se la compagnia aerea non fosse presente nell'aeroporto, al suo agente di handling o rappresentante) presso l'aeroporto stesso. Se il bagaglio danneggiato è registrato, il passeggero dovrà segnalarlo per iscritto entro 7 giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni, in entrambi i casi a partire dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Per alcuni tipi di articoli, il passeggero può richiedere un limite di responsabilità più elevato, rilasciando una dichiarazione speciale al più tardi al momento del check-in e pagando una tassa supplementare; si possono richiedere informazioni sulle condizioni e tariffe presso la compagnia aerea.

Bagaglio a mano

Il bagaglio a mano è limitato alle dimensioni e ai pesi pubblicati dalla compagnia aerea. Si potranno applicare delle misure più restrittive a causa delle limitazioni della capacità. Il Regolamento (CE) 1546/2006 stabilisce nuove misure di sicurezza negli aeroporti europei e disciplina il trasporto di liquidi.

Vista la capacità limitata nella cabina, in caso di spazio insufficiente a bordo, alcuni bagagli a mano si potranno prelevare per essere caricati gratuitamente nella stiva dell'aereo.

(*) l'equivalenza dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP) è fissata dal Fondo Monetario Internazionale e viene aggiornata quotidianamente. Gli importi indicati nel presente documento sono quelli stabiliti dagli accordi internazionali e dalle altre normative applicabili al 30 dicembre 2009 e sono soggetti ad eventuali variazioni introdotte dagli accordi e dalle altre normative di riferimento..

AVVISO AI PASSEGGERI NON AMMESSI ALl'IMBARCO PER MANCANZA DI POSTI

Il Regolamento (CE) 261/2004 dell'11 febbraio 2004, stabilisce norme comuni in merito alla compensazione e assistenza ai passeggeri degli aerei in caso di negato imbarco e di cancellazione o ritardo prolungato dei voli.

Inoltre, il vettore aereo fornirà ad ogni passeggero a cui venga negato l'imbarco un documento con le norme di compensazione per il negato imbarco.

RIFIUTO E LIMITAZIONE DEL TRASPORTO

Diritto di rifiutare il trasporto

Per motivi di Sicurezza, il vettore si rifiuterà di trasportare qualsiasi passeggero o il suo bagaglio in base ad un esercizio di ragionevole discrezionalità se si stabilisce che:

  • Tale rifiuto è necessario per evitare di violare leggi, regolamenti o ordini di qualsiasi paese o territorio verso cui vola il passeggero o nel quale si imbarca o sul quale vola; o
  • Il comportamento, l'età, le condizioni fisiche o mentali del passeggero sono tali da richiedere al vettore un'attenzione particolare che non può garantire; o
  • Disturba o suscita le obiezioni da parte di altri passeggeri; o
  • Comporta un pericolo o un rischio per il passeggero stesso o per altre persone o beni; o
  • Che tale azione diventi necessaria come conseguenza del fatto che il passeggero si rifiuta di seguire le istruzioni del vettore; o
  • Il passeggero si rifiuta di seguire le istruzioni di sicurezza; o
  • I prezzi dei biglietti o le tasse o altri importi non sono stati pagati o non soddisfano gli accordi in termini di credito tra il vettore e il passeggero; o
  • Il passeggero non dispone della documentazione necessaria per il viaggio; o
  • Il passeggero dà l'impressione di voler cercare di entrare in un paese in cui deve fare scalo; o
  • Il passeggero può distruggere la sua documentazione durante il viaggio; o
  • Il passeggero rifiuta, su richiesta dell'equipaggio, di consegnare la sua documentazione contro ricevuta; o
  • Il biglietto è stato ottenuto illegalmente o acquistato da un soggetto diverso dal vettore stesso o dai suoi Agenti Autorizzati; o
  • È stato ottenuto illegalmente o acquistato da un soggetto diverso dal vettore stesso o dai suoi Agenti Autorizzati; o
  • È stato segnalato come smarrito o rubato; o
  • È un biglietto falso; o
  • Qualsiasi tagliando di volo, fisico o elettronico, è stato alterato da qualcuno che non è né il vettore né i suoi Agenti Autorizzati, oppure un tagliando è stato mutilato e il vettore si riserva il diritto di trattenere il biglietto stampato; o
  • La persona che presenta il biglietto non può dimostrare di essere il titolare del biglietto.

COMPORTAMENTO A BORDO

Se il comportamento di un passeggero sull'aeromobile mette in pericolo l'aeromobile o qualsiasi persona o i suoi beni, o se tale passeggero ostacola i compiti dell'equipaggio o si rifiuta di seguire le istruzioni dello stesso, o se il suo comportamento crea conflitti con altri passeggeri, il vettore può adottare le misure necessarie affinché il passeggero smetta di comportarsi così, compresa l'immobilizzazione del passeggero.

Una volta sull'aereo, il passeggero non può utilizzare dispositivi radio, sigarette elettroniche, giochi elettronici o dispositivi di trasmissione, compresi i giocattoli telecomandati o walkie-talkie. Il passeggero non potrà utilizzare nessun altro tipo di dispositivo elettronico sull'aeromobile senza il permesso del vettore. l'eccezione a questa regola si applica ai registratori portatili, agli apparecchi acustici o ai pacemaker, che si possono utilizzare.

Generale

Il passeggero deve agire sempre in conformità con le leggi, i regolamenti, gli ordini e le richieste dei paesi di destinazione, di origine e di passaggio e in conformità con le regole e le istruzioni del vettore.

Il vettore non avrà la responsabilità di fornire aiuto o informazioni al passeggero per il conseguimento di documenti o per il rispetto di leggi, regolamenti, ordini, richieste e requisiti impartiti al passeggero da qualsiasi dipendente o Agente del vettore, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, o delle conseguenze che possono derivare dal mancato ottenimento di documenti o dal mancato rispetto di tali leggi, regolamenti, ordini, richieste, requisiti, regole o istruzioni.

Documentazione per il viaggio

Il passeggero dovrà presentare tutti i documenti di entrata, uscita, sanità o qualsiasi altro documento richiesto da leggi, regolamenti, ordini, richieste o requisiti dei paesi interessati e consentirà al vettore di farne e conservarne copia. Il vettore si riserva il diritto di rifiutare il trasporto a qualsiasi passeggero che non rispetti qualsiasi legge, regolamento, ordine, richiesta o requisito o se i documenti non sono validi o a chi non consenta al vettore di fare e conservare copie di tali documenti.

Rifiuto di entrata

Il passeggero sarà obbligato a pagare gli importi applicabili quando al vettore, per ordine della relativa Autorità, venga richiesto di restituire il passeggero al suo luogo di origine, o a qualsiasi altro luogo, perché al passeggero è fatto divieto di entrare nel paese, che si tratti di uno scalo o della sua destinazione finale. Il vettore non rimborserà al passeggero il prezzo pagato dallo stesso per il trasporto fino al punto di rifiuto di entrata o di espulsione.

Passeggero responsabile del pagamento di multe, costi di detenzione, ecc.

Se il vettore fosse tenuto a pagare qualsiasi multa o sanzione, o se dovesse effettuare un deposito o sostenere qualsiasi spesa come conseguenza del mancato rispetto da parte del passeggero delle leggi, dei regolamenti, degli ordini, delle richieste o dei requisiti di viaggio di uno dei paesi interessati, o per la mancata presentazione da parte del passeggero dei documenti necessari, il passeggero dovrà rimborsare gli importi pagati, depositati o qualsiasi altra spesa sostenuta. Il vettore può utilizzare tutti i fondi o pagamenti del passeggero per i trasporti non effettuati o qualsiasi somma che il passeggero possa avere in quel momento.

AVVISO AI PASSEGGERI SULLE IMPOSTE E LE TASSE GOVERNATIVE

Il prezzo di questo biglietto può includere imposte e tasse che sono stati stabiliti sul trasporto aereo dalle autorità governative. Queste imposte e tasse, che possono costituire una parte significativa del costo del trasporto aereo, saranno indicate nella casella "IMPOSTE" del biglietto. Si potrà anche richiedere al passeggero di pagare tasse o imposte che non siano state riscosse in precedenza.

AVVISO DI CANCELLAZIONE DI POSTI

Nel caso in cui abbiate un posto debitamente prenotato e per qualche motivo non doveste poterlo usare, vi preghiamo di informarci al fine di poter offrire il viaggio ad un altro passeggero.

ARTICOLI PERICOLOSI NEI BAGAGLI

Per motivi di sicurezza, il bagaglio del passeggero non deve contenere oggetti pericolosi come, ad esempio:

  • Gas compressi (intensamente refrigerati, infiammabili, non infiammabili, velenosi) come butano, ossigeno, azoto liquido, bombole di aria compressa per immersioni.
  • Corrosivi: acidi, alcali, mercurio e accumulatori elettrici umidi.
  • Esplosivi: munizioni, fuochi d'artificio e razzi.
  • Liquidi e solidi infiammabili: combustibili, FIAMMIFERI, vernici, diluenti e accendini.
  • Materiali radioattivi.
  • Portafogli o valigette con sistemi di allarme integrati
  • Materiali ossidanti: come il cloruro di calcio e il perossido.
  • Velenosi e sostanze infettive: come insetticidi, erbicidi e virus vivi.
  • Altri oggetti pericolosi: materiali magnetizzati, sgradevoli o irritanti.

In quantità limitate è possibile trasportare medicinali e articoli da toilette necessari per il viaggio, come lacca per capelli, profumi o medicinali contenenti alcol. Molti degli articoli citati si possono trasportare come MERCI se imballati secondo le norme. Le sigarette elettroniche non possono essere trasportate nel bagaglio registrato (possono essere trasportate solo nel bagaglio a mano). Chiedere informazioni aggiuntive se lo si considera necessario. La compagnia potrà rifiutare il trasporto di alcuni prodotti se, a causa delle loro dimensioni, forma, caratteristiche o peso, non possono essere considerati come bagaglio.

ARTICOLI SPECIALI

Alcuni oggetti speciali come denaro, gioielli, metalli preziosi, computer, dispositivi elettronici personali, documenti negoziabili, documenti commerciali di particolare valore, passaporti e documenti di identificazione non possono essere trasportati come bagaglio registrato.

CONSEGNA O RITIRO DEL BAGAGLIO REGISTRATO

Il passeggero dovrà ritirare il suo bagaglio registrato non appena è disponibile presso i punti e i luoghi designati. Se il passeggero non dovesse ritirare il suo bagaglio entro un periodo di tempo ragionevole, il vettore potrà imporre al passeggero un costo per il deposito. Se il passeggero non dovesse ritirare il bagaglio entro 3 mesi dalla data in cui è stato messo a sua disposizione, il vettore potrà disporne senza alcuna responsabilità nei confronti del passeggero, se lo dovesse reclamare dopo tale data.

ORARIO MASSIMO DI ACCETTAZIONE SUL VOLO

l'orario massimo di accettazione sul volo è il tempo minimo prima dell'orario ufficiale programmato di partenza del volo, indicato sul biglietto, entro il quale il passeggero deve essere stato ammesso sul volo, aver fatto registrare il suo bagaglio, essere in possesso della carta d'imbarco e farsi trovare alla porta d'imbarco. Dopo questo orario massimo il volo sarà chiuso.

Il vettore non si assume alcuna responsabilità per la mancata accettazione del passeggero quando questi si presenta ad un volo già chiuso.

TUTTI I VOLI DI BINTER CANARIAS SONO PER NON FUMATORI.

In conformità con le disposizioni della sezione Q dell'articolo 7 della Legge 28/2005, del 26 dicembre, nella redazione della sezione sette dell'articolo unico della Legge 42/2010, del 30 dicembre, non è consentito fumare sugli aerei con origine e destinazione nel territorio nazionale e su tutti i voli delle compagnie aeree spagnole, compresi quelli condivisi con voli di compagnie aeree straniere.

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN CASO DI ALLERGIE

La compagnia dispone di un servizio di ristorazione a bordo; il cibo o altri articoli forniti nel servizio possono contenere allergeni. BINTER non può garantire, in nessun caso, un ambiente privo di allergeni sui suoi voli, per cui sarà responsabilità del passeggero rispettare le misure di protezione che potrebbero essere necessarie, come ad esempio portarsi il proprio cibo, i farmaci di cui potrebbe aver bisogno o, anche in casi gravi, consultare il proprio medico per stabilire se è consigliabile volare nelle sue condizioni. Nel caso di minori che viaggiano con il servizio di accompagnamento, il genitore o il tutore legale saranno responsabili di assicurarsi che il minore viaggi con i farmaci e dovrà anche assicurarsi che il minore sia in grado di identificare e prevenire i possibili effetti da solo. I minori che non possono o non si sanno somministrare i farmaci da soli dovranno, in ogni caso, viaggiare accompagnati da un adulto.

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessun agente, dipendente, amministratore o rappresentante di Binter ha l'autorità di alterare o modificare una qualsiasi delle Condizioni del Contratto qui menzionate o del regolamento di Binter Canarias o di rinunciare alle stesse.

VERSIONE PREVALENTE

Le presenti Condizioni del Contratto sono state scritte originariamente in spagnolo e possono essere state tradotte in altre lingue. In caso di conflitto tra queste versioni e la versione originale in spagnolo, prevarrà quest'ultima.

DISPOSIZIONE FINALE

Fatto salvo quanto indicato nel presente contratto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) 2027/97 del 9 ottobre 1997, modificato dall'articolo 1, paragrafo 10, del Regolamento (CE) 889/2002 del 13 maggio 2002, si allega al presente contratto il relativo Allegato previsto dal Regolamento Comunitario stesso.

Allegato

Responsabilità delle compagnie aeree per quanto riguarda i passeggeri e il loro bagaglio: La presente nota informativa riassume le norme in materia di responsabilità applicate dalle compagnie aeree comunitarie in conformità al diritto comunitario e alla Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni: Non è previsto alcun limite economico fisso per la responsabilità in caso di lesioni o decesso del passeggero. Per i danni fino a 128.821 DSP (somma approssimativa in valuta locale) la compagnia aerea non potrà contestare le richieste di risarcimento. Al di sopra di tale importo, la compagnia aerea potrà contestare una richiesta solo se è in grado di dimostrare che non vi è stata negligenza o altra colpa da parte sua.

Anticipi:  In caso di decesso o lesioni di un passeggero la compagnia aerea dovrà pagare, entro quindici giorni dal giorno dell'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo per coprire le immediate necessità economiche. In caso di decesso, tale anticipo non potrà essere inferiore a 16.000 DSP (importo approssimativo in valuta locale).

Ritardo del passeggero: In caso di ritardo del passeggero, la compagnia aerea è responsabile del danno, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che le sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità in caso di ritardo dei passeggeri è limitata a 5.346 DSP (importo approssimativo in valuta locale).

Ritardi del bagaglio: In caso di ritardo del bagaglio, la compagnia aerea è responsabile del danno, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che le sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità in caso di ritardo del bagaglio è limitata a 1.288 DSP (importo approssimativo in valuta locale).

Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio: La compagnia aerea è responsabile in caso di distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio fino all'importo di 1.288 DSP (importo approssimativo in valuta locale). Per quanto riguarda il bagaglio registrato, è responsabile anche se non ha colpa, a meno che il bagaglio non fosse già danneggiato. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, la compagnia aerea è responsabile solo dei danni causati per sua colpa.

Limiti più elevati per il bagaglio: Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato facendo una dichiarazione speciale al più tardi al check-in e pagando una tariffa supplementare.

Reclami sui bagagli: Se il bagaglio registrato è stato danneggiato, arriva in ritardo, va perso o viene distrutto, il passeggero deve comunicarlo per iscritto alla compagnia aerea il prima possibile. Se il bagaglio danneggiato è registrato, il passeggero dovrà segnalarlo per iscritto entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro ventuno giorni, in entrambi i casi a partire dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero

Responsabilità della compagnia con cui è stato contrattato il servizio e della compagnia responsabile della prestazione effettiva dello stesso: Se la compagnia aerea responsabile del volo non è la stessa della compagnia aerea contraente, il passeggero potrà presentare un reclamo o una richiesta a una qualsiasi di queste. Se sul biglietto appare il nome o il codice di una compagnia aerea, si tratta della compagnia aerea contraente.

Termini per il reclamo I termini per i reclami giudiziari ed extragiudiziari saranno disciplinati dalla normativa applicabile. Ad ogni modo, il termine massimo per reclamare è di cinque anni dalla data del volo. Vedi l’indirizzo https://www.bintercanarias.com/es/informacion per ulteriori informazioni.

Fondamento delle informazioni: Le regole sopra descritte si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità dal Regolamento (CE) n. 2027/97 [modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002] e dalla legislazione nazionale degli Stati membri.