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Compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli

Dalla nostra compagnia facciamo tutto il possibile perché il vostro viaggio si svolga nelle migliori condizioni e per far valere i vostri diritti. Vorremmo scusarci in anticipo per qualsiasi inconveniente che possiate aver subito se vi siete trovati in una di queste situazioni.

I diritti dei passeggeri sono regolati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che disciplina la compensazione e l'assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli. Con questo documento vi informiamo dei vostri diritti in ogni situazione.

È applicabile a tutti i passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell'Unione Europea che si deve attenere alla disposizioni del Trattato. Si applica anche ai passeggeri in partenza da un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro che si deve attenere alle disposizioni del Trattato, quando il vettore aereo operativo è un vettore comunitario, a meno che non ricevano assistenza in tale paese terzo.

Per farlo, i passeggeri devono avere una prenotazione confermata sul volo in questione e devono presentarsi (salvo in caso di cancellazione) prima dell'ora indicata o, altrimenti, almeno 60 minuti prima dell'ora di partenza prevista del volo.

Non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o con un biglietto a tariffa ridotta che non è (direttamente o indirettamente) disponibile al pubblico, né quando un pacchetto turistico viene cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

1. Negato imbarco

In caso di negato imbarco il vettore chiederà a volontari di cedere le loro prenotazioni in cambio di benefici stabiliti di comune accordo tra le due parti (passeggero e vettore aereo operativo).

Se non ci fossero abbastanza volontari, il vettore può negare l'imbarco ai passeggeri contro la loro volontà e dovrà compensarli e assisterli come specificato di seguito.

I passeggeri con mobilità ridotta e i loro accompagnatori e i minori non accompagnati avranno la priorità.

I passeggeri a cui è stato negato l'imbarco per qualsiasi motivo giustificato (motivi di salute, sicurezza, mancanza di documenti di viaggio...) non avranno diritto a nessun tipo di compensazione e/o assistenza.

1.1 Assistenza, trasporto alternativo e rimborso

Il passeggero potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

  1. Raggiungere la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili il più rapidamente possibile o in una data successiva a piacimento del passeggero (a seconda dei posti disponibili).
  2. Rimborso entro sette giorni dell'intero costo del biglietto al prezzo al quale è stato acquistato (corrispondente alle parti non effettuate o a quelle effettuate se il viaggio non ha più ragion d'essere), insieme a, se del caso, un volo di ritorno al primo punto di partenza al più presto possibile. Il rimborso sarà effettuato in contanti, tramite bonifico bancario elettronico, bonifico bancario, assegno o, previo accordo firmato dal passeggero, buoni di viaggio o altri servizi.

Inoltre, si offrirà gratuitamente ai passeggeri a cui viene negato l'imbarco:

  • Pasti e rinfreschi sufficienti (a seconda del tempo di attesa necessario).
  • Due telefonate, messaggi telex o fax o e-mail.
  • Nel caso in cui sia necessario pernottare: sistemazione e trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

1.2 Compensazione

I passeggeri riceveranno il dovuto risarcimento immediato in caso di rifiuto di'imbarco:

DistanzaCompensazione
a) Voli fino a 1.500 km250€
b) Voli intracomunitari di più di 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km400€
c) Resto dei voli600€

Le distanze si calcolano tenendo conto dell'ultima destinazione alla quale il passeggero arriverà in ritardo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco.

Il risarcimento sarà ridotto del 50% nei seguenti casi:

DistanzaTempo di ritardo
a) Voli fino a 1.500 kmMeno di 2 ore
b) Voli intracomunitari di più di 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km
Meno di 3 ore
c) Resto dei voliMeno di 4 ore

In caso di cancellazione di un volo, la compagnia deve fornire una spiegazione dei possibili trasporti alternativi.

Inoltre, sarà sempre data priorità e assistenza speciale ai passeggeri con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori e ai minori non accompagnati.

2. Cancellazione del volo

In the event of the cancellation of a flight, the company must offer an explanation of the possible transport alternatives.

In addition, priority will always be given to passengers with reduced mobility and their companion and to unaccompanied minors.

2.1 Assistenza, trasporto alternativo e rimborso

Il vettore offrirà assistenza ai passeggeri cui è stato cancellato il volo, che potranno scegliere tra le seguenti opzioni:

a) Raggiungere la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili il più rapidamente possibile o in una data successiva a piacimento del passeggero (a seconda dei posti disponibili).

b) Rimborso entro sette giorni dell'intero costo del biglietto al prezzo al quale è stato acquistato (corrispondente alle parti non effettuate o a quelle effettuate se il viaggio non ha più ragion d'essere), insieme a, se del caso, un volo di ritorno al primo punto di partenza al più presto possibile.

Il rimborso sarà effettuato in contanti, tramite bonifico bancario elettronico, bonifico bancario, assegno o, previo accordo firmato dal passeggero, buoni di viaggio o altri servizi.

Verranno loro offerti gratuitamente anche:

  • Pasti e rinfreschi sufficienti (a seconda del tempo di attesa necessario).
  • Due telefonate, messaggi telex o fax o e-mail.
  • Nel caso in cui sia necessario pernottare: sistemazione e trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

2.2 Compensazione

I passeggeri interessati avranno diritto ad un risarcimento da parte del vettore aereo operativo secondo la tabella di compensazione descritta al punto 1.2, ad eccezione dei seguenti casi:

  • Se la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli.
  • Se siete stati informati con almeno due settimane di anticipo rispetto all'orario di partenza.
  • Se siete stati informati tra due settimane e sette giorni prima della partenza prevista e vi è stato offerto un trasporto alternativo che vi permetta di partire non più di due ore prima della partenza prevista e di arrivare meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto.
  • Se siete stati informati meno di sette giorni prima della partenza prevista e vi viene offerto di prendere un altro volo che vi permetta di partire non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di arrivare meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.

3. Ritardi dei voli

In caso di ritardo del volo, il vettore aereo offrirà ai passeggeri la relativa assistenza, secondo il tempo di ritardo specificato nella seguente tabella:

DistanzaTempo di ritardo
a) Voli fino a 1.500 km2 ore o più
b) Voli intracomunitari di più di 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km3 ore o più
c) Resto dei voli4 ore o più

3.1 Assistenza e rimborso

In questi casi, l'assistenza offerta sarà:

  • Pasti e rinfreschi sufficienti (a seconda del tempo di attesa necessario).
  • 2 telefonate, messaggi telex o fax o e-mail.
  • Nel caso in cui sia necessario pernottare: sistemazione e trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

Quando i passeggeri arrivano a destinazione tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, avranno diritto al seguente risarcimento:

DistanzaCompensazione
a) Voli fino a 1.500 km250€
b) Voli intracomunitari di più di 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km400€
c) Resto dei voli600€

A meno che le cause del ritardo non siano dovute a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli al di fuori del controllo effettivo del vettore aereo.

* Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 ottobre 2012.

Se il ritardo è superiore a 5 ore, il passeggero avrà diritto a un rimborso entro sette giorni dell'intero costo del biglietto al prezzo al quale è stato acquistato (corrispondente alle parti non effettuate o a quelle effettuate se il viaggio non ha più ragion d'essere), insieme a, se del caso, un volo di ritorno al primo punto di partenza al più presto possibile. Il rimborso sarà effettuato in contanti, tramite bonifico bancario elettronico, bonifico bancario, assegno o, previo accordo firmato dal passeggero, buoni di viaggio o altri servizi.

Avranno priorità e assistenza speciale i passeggeri con mobilità ridotta e i loro accompagnatori e i minori non accompagnati.

4. Cambio di classe

Se il passeggero viene sistemato su qualsiasi volo in una classe inferiore a quella per cui è stato pagato il biglietto, la percentuale corrispondente (secondo la tabella) del prezzo del biglietto del volo in questione verrà rimborsata entro sette giorni:

DistanzaRimborso
a) Voli fino a 1.500 km30%
b) Voli intracomunitari di più di 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km50%
c) Resto dei voli75%

*Tranne i voli tra uno Stato membro e i territori francesi d'oltremare.

Il rimborso sarà effettuato in contanti, tramite bonifico bancario elettronico, bonifico bancario, assegno o, previo accordo firmato dal passeggero, buoni di viaggio o altri servizi.

5. Informazioni rilevanti

Il termine per la presentazione del reclamo preliminare è di cinque anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente che ha potuto dare origine al reclamo.

La compagnia aerea o il gestore aeroportuale a cui è indirizzato il reclamo preliminare è tenuto a confermare di aver ricevuto tale reclamo e a rispondere allo stesso nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un mese dalla sua presentazione.

Se la risoluzione del reclamo preliminare non è del tutto soddisfacente per il passeggero, o se il reclamo non ha ricevuto risposta entro un periodo massimo di un mese dalla data di presentazione dello stesso, il passeggero potrà presentare ricorso all’Agenzia Statale per la Sicurezza Aerea (AESA, https://www.seguridadaerea.gob.es/) per la risoluzione alternativa di quelle controversie in cui sono applicabili i Regolamenti dell’Unione Europea in materia di protezione degli utenti del trasporto aereo (Reg. (CE) 261/2004 e Reg. (CE) 1107/2006), escludendo espressamente da questa procedura i reclami relativi a bagagli, danni e interessi e clausole del contratto di trasporto.

Un reclamo all’AESA è irricevibile se viene presentato dopo che è trascorso un anno dalla presentazione del presente reclamo preliminare. La decisione che adotterà l’AESA nella risoluzione alternativa delle controversia sarà vincolante per la compagnia aerea.

Attraverso questo documento speriamo di soddisfare il vostro diritto all'informazione. Se lo desiderate, potete contattare il nostro Servizio di Assistenza al Cliente:

Binter – Servizio di Assistenza al Cliente
900 533 256 - (+34) 928/922 32 77 46
www.bintercanarias.com

Vi informiamo, inoltre, che gli Organismi Nazionali Responsabili
dell’adempimento del Regolamento CE 261/04 sono:

In Spagna: Agenzia di Stato per la Sicurezza Aerea (AESA)
Sezione Assistenza all’Utente. Paseo de la Castellana, 112 - CP
28046 - Madrid.
www.seguridadaerea.gob.es

In Italia: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Viale del Castro
Pretorio, 118 - 00185 - Roma - www.enac.gov.it -
[email protected]

L'organismo responsabile in ogni paese dell'UE può essere tro-
vato al seguente link:
https://transport.ec.europa.eu/index_it